Egregi,
quale Presidente della Amolp – Associazione Medici e Odontoiatri Liberi Professionisti scrivo la presente in merito al c.d. bonus psicologico.
Come noto, infatti, con il decreto-legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25/02/2022, n. 1S, all’art. 1-quater, il legislatore ha introdotto un contributo economico in favore di coloro che, tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, necessitino di sedute di psicoterapia. Ciò al dichiarato (e assolutamente condiviso) fine di potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo.
Ebbene, se questo è lo scopo espresso dalla norma non comprendiamo la ragione per cui l’art. 1-quater sopra citato circoscriva il contributo economico relativo alle fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti.
Ci sembra che tale limitazione non sia ragionevole.
L’art. 3 della Legge 18/02/1989, n. 56, rubricato “esercizio delI’attività psicoterapeutica”, infatti, prevede che l’esercizio delI’attività di tal fatta, alla quale è correlato il contributo economico in commento, <<è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia>>. Dunque, non solo le sedute di psicoterapia possono essere tenute anche da medici (oltre che da psicologi), ma a tali fini assistenziali Io stesso legislatore non distingue fra le due figure professionali dat momento che per entrambe l’esercizio di tale attività è precipuamente subordinato ad un apposito percorso formativo.
D’altronde, non è un caso che la valenza delle sessioni di psicoterapia del medico e dello psicologo sia la stessa, essendo entrambi chiamati ad osservare le stesse linee guida e gli stessi protocolli i quali appunto non variano.
Dunque, proprio alla luce delle finalità dichiarate dal decreto-legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25/02/2022, n. 15, alI’art. 1-quater, tutelabili in egual modo tanto dallo psicologo psicoterapeuta quanto dal medico psicoterapeuta, anche perché la norma – nelI’alveo degli effetti della pandemia e della conseguente crisi socio-economica – mira a garantire una tutela molto ampia, appare del tutto distonico e ingiustificatamente limitativo orientare il contributo verso le sole sedute di psicoterapia rese dagli psicologici, il tutto a detrimento della professionalità del medico psicoterapeuta nonché (primariamente) degli utenti che sono da essi seguiti, la cui condizione psico-fisica non è da meno rispetto a quella di chi risulti invece seguito dagli psicologi psicoterapeuti.
Per quanto esposto, chiediamo alle Ss.LI. un intervento legislativo immediato affinché venga esteso il bonus psicologico anche alle sedute psicoterapiche rese da medici psicoterapeuti, in ossequio agli stessi principi già dichiarati dal legislatore.
Dott. Sergio Di Martino