IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE
Regione Lazio: Obbligo di tampone per il personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture pubbliche e private con periodicità non superiore ai 10 giorni.
Aspetti interpretativi: il parere del nostro legale, l’avvocato Antonio Zimbardi
Roma, 25 novembre 2021
In merito all’Ordinanza n. 25 del 20 dicembre 2021, il Presidente della Regione Lazio, nella parte motiva, dichiara di “derogare” all’Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020 ed alla relativa Determinazione n. 9751 del 19 luglio 2021 di aggiornamento del documento allegato alla Ordinanza n. 34 cit. “aumentando” la frequenza dello screening del personale sanitario.
Tale citazione potrebbe far propendere per l’applicazione dell’Ordinanza n. 25 agli stessi destinatari dell’Ordinanza n. 34 e del relativo documento aggiornato, cioè alle sole “strutture sanitarie ospedaliere ed a quelle private residenziali e semiresidenziali”. Con ciò derogando ad essi solo sotto il profilo oggettivo, cioè modificando la frequenza dello screening del personale sanitario.
Tuttavia, l’Ordinanza n. 25, nel suo complesso, non cita solo tali provvedimenti, ma si esprime in modo più ampio, facendo riferimento alla necessità di contrastare il più possibile e con nuove misure l’avanzamento del virus a protezione del personale sanitario in quanto maggiormente esposto al rischio di contagio.
Da qui il fatto che lo stesso “oggetto” dell’Ordinanza non si restringe solo a tali strutture, come invece accaduto con i precedenti provvedimenti, né tale restringimento si rinviene nel “dispositivo” dell’Ordinanza che, anzi, utilizza un’espressione onnicomprensiva di “strutture sanitarie, pubbliche e private”.
Sino ad oggi, laddove il Presidente della Regione Lazio abbia inteso limitare l’operatività dei suoi provvedimenti a strutture private “accreditate/convenzionate” oppure ad una sola tipologia di strutture private quali quelle “residenziali e semiresidenziali”, oltre chiaramente a quelle ospedaliere, lo ha sempre fatto espressamente o nell’oggetto o nel dispositivo.
Del resto, l’Ordinanza n. 25 riferisce di “derogare” alla precedente Ordinanza n. 34 e relativo documento aggiornato ragion per cui, tenuto conto della ratio ivi espressa, non è possibile escludere che la deroga voluta dal Presidente della Regione sia di natura non solo oggettiva (“aumentare” la frequenza dello screening) ma anche soggettiva (ampliare la platea dei destinatari).
Per questo è mio parere che, in difetto di specifiche disposizioni regionali che dispongano diversamente ed in modo inequivocabile, l’Ordinanza n. 25 del 20 dicembre 2021 vada intesa nel senso di trovare applicazione a “tutte” le strutture private, nessuna esclusa.
Da qui la necessità, all’atto pratico, che il personale sanitario – non anche quello amministrativo, non coinvolto dall’Ordinanza in questione – esegua il tampone con cadenza non superiore a 10 giorni ed esibisca a controllo il relativo certificato, salvi chiaramente il green pass attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale di legge oppure l’esenzione.
Preciso che si tratta di un obbligo vigente, allo stato, sino alle ore 24:00 del 23 gennaio 2022 salvo future nuove disposizioni che avremo cura di monitorare.
Restando a disposizione, porgo i miei migliori saluti.
Avv. Antonio Zimbardi