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RADIOPROTEZIONE – OBBLIGO FORMATIVO

In data 25 novembre 2021 è stata inviata a mezzo PEC, alla Fnomceo e a tutti gli Ordini, una nota, preparata col prezioso supporto dell’avvocato Antonio Zimbardi, in cui chiediamo chiarimenti circa l’obbligo formativo in materia di radioprotezione (ECM)

Nello specifico abbiamo chiesto se tale obbligo va inteso come diretto a tutti o solo ai colleghi più esposti direttamente o indirettamente.

Indipendentemente da ciò, abbiamo chiesto anche cosa gli Ordini intendano organizzare su questa materia, per i propri iscritti.

Vi terremo aggiornati sulle eventuali risposte.

Vi postiamo di seguito copia della nota inviata.

«In relazione al tema dei crediti ECM in materia di radioprotezione, il decreto legge 101 del 31 Luglio 2020, all’articolo 162, comma 1, dispone l’inserimento di una adeguata attività di insegnamento in materia di radioprotezione sia nell’ambito dei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, sia negli ordinamenti didattici delle specializzazioni mediche che comportino attività radiodiagnostiche complementari all’attività clinica.

Al comma 2 si dispone l’obbligo di formazione continua (crediti ecm) per tutti i professionisti sanitari che operino in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica radiodiagnostica.

Al comma 4, da ultimo, viene stabilita la misura dei crediti ecm in materia: 10% dell’obbligo formativo triennale per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia; 15% per i medici specialisti e odontoiatri che svolgano attività complementare.

A nostro parere, secondo quanto si legge nel precitato decreto, sarebbero quindi da ritenersi soggetti all’obbligo formativo in materia di radioprotezione tutti i medici specialisti che operino in ambiti connessi all’esposizione medica radiodiagnostica, tutti nella misura del 10%, salvo quelli che svolgano attività complementare nella misura del 15%.

Tuttavia, stando ai vari comunicati diffusi da più parti sembrerebbe che tale testo di legge sarebbe da interpretarsi nel senso che non solo i medici specialisti che operino in ambiti connessi all’esposizione medica radiodiasgnostica, ma tutti gli specialisti, quindi senza distinzione di sorta, sarebbe tenuti all’obbligo formativo in materia di radioprotezione.

Dal canto nostro riteniamo che la prima soluzione sia senz’altro la più ragionevole, riflettendo peraltro una lettura coordinata e non isolatamente intesa dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 162 cit., non essendo accettabile che un medico specialista che non operi in ambiti connessi con l’esposizione medica radiodiagnostica possa essere obbligato a prendere tali crediti.

Il dato di fatto, però, è che a tutt’oggi vi è molta incertezza tra i colleghi.

Per questo, come associazione di medici e odontoiatri liberi professionisti AMOlp, chiediamo a codeste Ecc.me autorità di esprimere una posizione univoca e chiara, indicando altresì cosa intendano eventualmente organizzare in termini di corsi accreditati per i propri iscritti in subiecta materia.

Nell’attesa di un pronto riscontro, si porgono cordiali saluti.»